Questa Organizzazione di Volontariato è iscritta nel registro regionale ai sensi dell´art. 10, comma 8 - LEGGE 11 AGOSTO 1991, N. 266: "LEGGE QUADRO SUL VOLONTARIATO", di diritto considerata ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale). In base a queste disposizioni ed in base alla circolare del Ministero delle Finanze 26 giugno 1998, nr. 168/E nonché circolare del Ministero delle Finanze nr. 127 del 19 maggio 1998 le organizzazioni di volontariato possono applicare le disposizioni del decreto nr. 460/97 senza adattare lo statuto alle prescrizioni formali contenute nel decreto 460/97. In particolare sono da elencare le seguenti disposizioni integrative della legge sul volontariato:
Ritenute alla fonte
Alla ONLUS non si applica la ritenuta di cui all´art. 28 del D.P.R. n. 600/73 (ritenuta alla fonte o d´acconto, del 4%) relativamente ai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche. Sui redditi di capitale corrisposti alla ONLUS, le ritenute alla fonte sono corrisposte a titolo di imposta.
Erogazioni liberali in denaro e in natura a favore della ONLUS
Nella misura del 19% possono essere detratti dal reddito fiscale:
Erogazioni con prestiti gratuiti di personale da parte di imprese.
Tasse sulle concessioni governative
Il decreto prevede inoltre l´esenzione degli atti e i provvedimenti concernenti le ONLUS dalle tasse sulle concessioni governative.
Tassa di intrattenimento
La ONLUS è esentata dal pagamento della tassa di intrattenimento se si tratta di attività spettacolistiche svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
L´art. 8 comma 2 della legge 266/91 stabilisce che la cessione di beni e le attività prestate da organizzazioni iscritte nel registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato non sono imponibili ai fini dell´IVA. Tramite l´iscrizione al registro le organizzazioni sono perciò esentate da qualsiasi obbligo formale e sostanziale in riguardo all´imposta sul valore aggiunto per le attività statutarie svolte. La non assoggettabilità all´IVA delle operazioni effettuate ha, come conseguenza, che l´Organizzazione di Volontariato viene considerata alla stregua di "consumatore finale". Questo significa che l´organizzazione non potrà esercitare il diritto alla detrazione dell´IVA pagata sugli acquisti e sulle prestazioni ricevute. Poiché non è possibile acquistare senza IVA, l´IVA pagata resta a carico dell´organizzazione.
Imposte dirette
Questa ONLUS per le attività svolte nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali non sono soggette a imposte dirette, poiché l´attività non viene considerata commerciale.
Inoltre concorrono a formare l´imponibile le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.
Possiamo anche svolgere in via sussidiaria rispetto all´attività istituzionale, anche un´attività commerciale. In questo contesto va precisato che i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali, espressamente stabilite dal Decreto del Ministero delle Finanze del 25 maggio 1995, in G.U. n.154 del 10 giugno 1995, qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali non costituiscono materia imponibile ai fini dell´imposta sul reddito delle persone giuridiche.
Imposta sulle donazioni e sulle successioni
Sempre l´art. 8, comma 2 della legge 266/91 prevede l´esenzione generalizzata da ogni imposta per quanto riguarda gli atti di donazione e le attribuzioni di eredità o di legati a favore della nostra ONLUS. Noi abbiamo comunque l´obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità istituzionale.
Imposta di registro e di bollo
L´art. 8 della legge 266/91 ha previsto l´esenzione per l´atto costitutivo e successive modifiche dall´imposta di registro. Inoltre sempre l´art. 8 della legge quadro prevede che l´atto costitutivo e lo statuto sociale e tutte le successive variazioni dello statuto sono esenti da imposta di bollo. Le esenzioni si estendono anche a tutti gli altri atti che riguardano esclusivamente la vita dell´organizzazione.
Gli obblighi derivanti dall´iscrizione nel registro regionale per le Organizzazioni di Volontariato
Siamo tuttavia obbligati a presentare ogni anno entro il 30 giugno alla Regione una relazione sull´attività svolta dell´anno precedente. Siamo altresì tenuti a presentare la documentazione relativa alle erogazioni liberali di cui siamo stati beneficiari con l´indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l´anonimato quando è richiesto.
Se l´organizzazione usufruisce le agevolazioni fiscali del decreto 460 prima parte sugli enti non commerciali bisogna includere (D.L. 4.12.97, n. 460, art. 5, comma 1):
divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del l´associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
La registrazione dello statuto è stata effettuata presso l´Agenzia delle Entrate di Campobasso come previsto dal Decreto Legislativo nr. 460/1997.