Art. 20 – ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
1. - L’Organo di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri eletti dall’Assemblea degli associati.
2. - In caso di dimissioni o decadenza dei componenti dall’Organo di Amministrazione sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti.
3. - Dall’Organo di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) amministratori e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, in caso di parità nella votazione, prevarrà quello del Presidente; non è ammessa delega.
4. - L’Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente con avviso scritto contenente l’Ordine del Giorno, da recapitarsi a tutti gli amministratori, a cura del Presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. - In caso di assoluta urgenza l’Organo di Amministrazione può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo telegramma, comunicazione telefonica o per posta elettronica.
6. - Nella prima seduta, convocata dal Presidente dell’Associazione, l’Organo di Amministrazione elegge tra i propri componenti il Presidente dell’Associazione, il Vicepresidente, il Tesoriere-Segretario e 2 (due) Amministratori.
Art. 21 – DURATA E FUNZIONI
1. - Gli Amministratori eletti durano in carica per un periodo di 3 (tre) anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall’Assemblea.
2. - L’Organo di Amministrazione svolge tutte le attività esecutive dell’Associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall’Assemblea.
3.- L’ Organo di Amministrazione si riunisce almeno ogni 6 (sei) mesi e quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) amministratori. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.
4. - L’ Organo di Amministrazione:
5. - Nell’esecuzione dei propri compiti l’Organo di Amministrazione può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di 5 (cinque), quali possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto.
Art. 22 – IL PRESIDENTE
1. - Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.
2. - Il Presidente rappresenta l’Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente con gli stessi poteri.
3. - Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di Amministrazione e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
4. - Il Presidente sottoscrive il verbale dell’Assemblea e degli Organi di Amministrazione, curandone la custodia presso la sede dell’Associazione.
5. - In caso di dimissioni del Presidente, il vice Presidente, fino alla nuova Assemblea dei soci, esercita le funzioni di Presidente.
Art. 23 – IL TESORIERE-SEGRETARIO
1. - L’Associazione ha un Tesoriere-Segretario nominato dall’Organo di Amministrazione il quale coordina le attività associative ed inoltre:
a) provvede alla tenuta della contabilità, all’assolvimento dei compiti fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell’Associazione;
b) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dall’Organo di Amministrazione o dal Presidente;
inoltre:
c) cura la verbalizzazione delle riunioni dell’Organo di Amministrazione e dell’Assemblea;
d) provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del Registro dei Soci;
e) cura la tenuta e la conservazione degli atti dell’Associazione;
f) è responsabile della corrispondenza dell’Associazione.
TRIENNIO 2024/2026
Consiglio Direttivo:
PRESIDENTE: Carmine CIRELLA
vice PRESIDENTE: Anthony PALERMO
SEGRETARIO/TESORIERE: Maria Teresa TRIVISONNO
CONSIGLIERI: Gianluigi DI LAURO, Annalisa PALERMO
DIRETTORE ARTISTICO: Antonio DI LAURO