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LABORATORIO DI MUSICA D´INSIEME:
DISCIPLINARE PER L´ORCHESTRA STABILE DEL CAMPUS PERMANENTE
FINALITA´
Art. 01 In seno al Circolo Musicale si istituisce il gratuito Laboratorio di Musica d´Insieme per dar vita all´istituenda Orchestra Stabile del Campus Permanente, quale massima espressione artistica e di solidarietà del sodalizio.
Art. 02
La sua istituzione non ha fini di lucro.
Art. 03
Essa è istituita al solo scopo di:
- rappresentare e propagandare l´attività del sodalizio;
- dare la possibilità ai componenti di poter fare musica d´insieme per crescere nella cultura attraverso la vocazione musicale;
- diffondere la cultura del plettro tra gli emigranti per contribuire a sostenere e rafforzare l´identità originaria e rinsaldare i rapporti con la terra d´origine;
- allietare le persone più svantaggiate con particolare riferimento agli ospiti delle Case Famiglia e di Riposo.
Art. 04 L´Orchestra è anche chiamata ad intervenire ogni qualvolta che un´altra Associazione, Ente, Consiglio Direttivo, Presidente, Direttore Artistico, singolo socio o privato cittadino ne faccia richiesta.
L´attività dell´Orchestra è puramente dilettantistica ed amatoriale. Le lezioni agli orchestrali sono impartite gratuitamente e nessun compenso va ai maestri.
AFFILIAZIONE
Art. 06
Per farne parte bisogna, avere la natura di socio proponendosi con una domanda d´ammissione indirizzata al Sig. Presidente il quale, sentito il Direttore Artistico, decreta l´affiliazione o meno.
Per gli iscritti al terzo corso dei Laboratori Musicali l´affiliazione è obbligatoria.
Art. 07
La stagione artistica inizia il 16 settembre e termina il 30 agosto di ogni anno.
Le domande di ammissione sono redatte dal 1´ al 15 settembre di ogni anno.
Art. 08
L´affiliazione valida per una stagione artistica.
Art. 09
Nella domanda di ammissione, indirizzata al Presidente del Circolo Musicale "P. Mascagni" O.N.L.U.S., i candidati sono tenuti a riempire un foglio notizie che comprende le generalità del candidato, l´indirizzo, il numero telefonico e lo strumento musicale.
Per i minori la domanda è redatta da uno degli esercenti la responsabilità , anche per la "dichiarazione di non responsabilità " a favore del Consiglio Direttivo quando l´appartenente minorenne deve esibirsi fuori sede.
I dati personali sono trattati in base alle normative vigenti.
ORCHESTRA E ORCHESTRALI
Art. 10
L´Orchestra è tenuta a riunirsi secondo il calendario di massima deciso dal Presidente dell´Associazione.
Il calendario sancisce l´inizio e la fine della stagione artistica.
Art. 11 Il giorno stabilito per le prove è scelto prima dell´inizio di ogni stagione. Il tempo minimo obbligatorio è di due ore.
Art. 12 Le prove possono tenersi al di fuori della sede sociale solo quando non vi è disponibilità o sufficiente capienza all´interno della stessa sede.
Art. 13
Per usufruire delle agevolazioni derivanti dall´affiliazione al sodalizio, sia dalle prove che dai concerti, agli orchestrali è consentito un massimo di giorni 10 (dieci) di assenza, anche non consecutivi, nell´arco della stagione artistica come da calendario.
Le assenze per motivi di salute non sono più ritenute tali, a fronte di presentazione di certificazione sanitaria.
La mancata presenza ai concerti è, in qualsiasi caso, preventivamente comunicata al Responsabile dell´Orchestra Stabile per poter approntare nuovi programmi di sala. Coloro i quali, superato il limite consentito delle assenze, intendessero comunque usufruire del Campus Permanente, sono tenuti a produrre nuova istanza in quanto per quest'ultimi il Laboratorio di Musica d´Insieme non è più gratuito.
Art. 14
Tra gli orchestrali non esiste alcuna forma di gerarchia artistica.
Art. 15
Durante le prove gli orchestrali devono mantenere un atteggiamento consono all´educazione musicale ed alla tolleranza ed accettazione reciproca.
E´ vietata qualsiasi forma di sopraffazione psicologica.
E´ vietata qualsiasi forma di discriminazione (di razza, di sesso, di religione).
Art. 16 Essendo l´Orchestra la massima espressione del sodalizio, prima, durante e dopo i concerti, i suoi componenti devono assumere un comportamento corretto, degno di un cultore dell´educazione musicale e di un affiliato al Circolo Musicale "P. Mascagni" O.N.L.U.S..
Art. 17
L´Orchestra in ogni suo concerto espone il gonfalone del sodalizio.
Art. 18 All´inizio della stagione artistica, gli orchestrali devono accettare le regole dettate dal presente Disciplinare (per i minorenni lo fanno gli esercenti la responsabilità), apponendovi la propria firma in calce.
Art. 19
I concerti si tengono in qualsiasi giorno della settimana.
Art. 20 L´orchestrale deve raggiungere la località ove si terrà la manifestazione, almeno un´ora prima dell´inizio del concerto.
Art. 21 L´attività concertistica di ogni singolo orchestrale può subire una pausa non superiore ai 15 giorni consecutivi per dare la possibilità a tutti di godere di un periodo di riposo o di partecipare a Concorsi, Campus, Seminari, Raduni o Masterclass musicali.
Il periodo di congedo però non può essere fruito nel periodo compreso tra il primo luglio ed il 30 agosto dovendo dare la disponibilità per gli esperimenti pubblici.
Detto congedo può anche essere usufruito per gravi motivi di famiglia.
Art. 22 L´orchestrale può far richiesta di congedo presentando istanza di concessione al Presidente. Per trasferimento, ancorché all´estero o per lavoro, si può chiedere l´esonero per la stagione artistica corrente.
Art. 23 I beni in temporaneo possesso degli orchestrali, devono essere diligentemente custoditi e riconsegnati allo stesso modo, pena il risarcimento del danno provocato.
Art. 24
Per ogni orchestrale verrà fatta una cartellina valida anche ai fini del proprio curriculum.
Art. 25 A coloro che effettuano più presenze nel Laboratorio gratuito di Musica d´Insieme, è conferito un riconoscimento nella ricorrenza della Festa della Musica in onore di S. Cecilia, Patrona della Musica e del Bel Canto, quale "PREMIO VIRTUOSO DELL"ORCHESTRA STABILE". Può trovare, invece, il non accoglimento la domanda di inclusione dell´orchestrale nel Campus qualora risultino diverse assenze, non per motivi di malattia, effettuate nella stagione precedente.
Art. 26 All´inizio della nuova stagione artistica il Consiglio Direttivo decide in merito ai rimborsi spese relativi alla precedente stagione artistica tenuto conto: della disponibilità di cassa, degli investimenti da effettuare, degli introiti e delle spese sostenute dall´Orchestra per lo svolgimento dell´attività concertistica.
ALTRE FORMAZIONI ARTISTICHE Art. 27
Gli orchestrali possono far parte anche di altre formazioni artistiche, sia interne che esterne al sodalizio.
Art. 28
Si intende formazione artistica interna quella formazione composta da soli membri dell´Orchestra Stabile del Campus che agisce sempre in nome del sodalizio.
Art. 29
Si intende formazione artistica esterna quella formazione composta da membri interni e/o esterni al sodalizio.
Queste formazioni agiscono in proprio e non sono assoggettate al presente Disciplinare. Pertanto esse non potranno beneficiare delle attrezzature e dei mezzi dell´Associazione né dell´attività di promozione da parte della stessa.
Art. 30
Per le istituenti formazioni artistiche interne, va redatta ogni anno apposita richiesta di istituzione e/o di scioglimento al Presidente dell´Associazione.
Art. 31
Oltre all´appartenenza dell´Orchestra Stabile, l´orchestrale può far parte solo di altre due (2) formazioni artistiche (sia interne che esterne).
Art. 32
Il singolo è comunque considerato "formazione artistica".
Art. 33
Qualora un orchestrale fosse impegnato in altre prestazioni artistiche (interne ed esterne), è tenuto a chiedere per iscritto al Presidente l´esonero dall´Orchestra, per quella stessa data, almeno sette (7) giorni prima della propria esibizione.
Nella richiesta di esonero dovrà essere indicata anche il tipo di manifestazione e la località .
Art. 34
La mancata richiesta di esonero per "altre prestazioni artistiche" è motivo di richiamo scritto nei confronti dell´orchestrale.
Il terzo richiamo scritto esclude l´orchestrale dal Campus.
Art. 35
Qualora l´Orchestra del Campus Permanente fosse già impegnata, le prestazioni con altre forme artistiche sono considerate assenze ai fini dell´applicazione dell´art. 13.
Art. 36
L´orchestrale facente parte di altra formazione artistica interna, può richiedere al Presidente l´uso di mezzi ed attrezzature del sodalizio.
Art. 37 Anche alle altre formazioni artistiche interne, a domanda, può essere concesso un rimborso spese. All´inizio della nuova stagione artistica il Consiglio Direttivo decide in merito ai suddetti rimborsi tenendo conto: della disponibilità di cassa, degli investimenti da effettuare, degli introiti e delle spese sostenute dall´Orchestra per lo svolgimento dell´attività concertistica.
Art. 38
Anche le altre formazioni artistiche interne sono assoggettate al presente Disciplinare.
Art. 39
Le formazioni artistiche interne in ogni loro concerto espongono il gonfalone del sodalizio.
Art. 40
Il rimborso spese per le prestazioni delle formazioni artistiche interne è di competenza del Consiglio Direttivo.
L´ABITO DI GALA
Art. 41
La scelta dell´abito di gala è deciso dal Presidente l´Associazione su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 42
Gli orchestrali devono presentarsi in concerto con l´abbigliamento prestabilito ed in ordine.
Art. 43
L´abito di gala delle orchestrali è scelto dalle medesime che, comunque, non deve "stonare" con quello degli orchestrali.
Art. 44
Le altre formazioni artistiche interne devono esibirsi con il medesimo abito di gala.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO Art. 45
Il Consiglio Direttivo del Circolo Musicale "Pietro Mascagni" O.N.L.U.S. pubblicizza al meglio l´attività concertistica mettendo a disposizione tutto l´occorrente necessario per la realizzazione delle prove e dei concerti.
Art. 46
Sia per il loro costo che per la loro particolarità, il Consiglio Direttivo mette a disposizione dell´Orchestra Stabile: un Mandoloncello, una Mandola Tenore, una Mandola Contralto, nr. 14 leggii, nr. 14 sedie, un triangolo, un sonaglio, un tamburello, un rullante, due bacchettine, due spazzole, due bacchette per rullante, delle chemis, nonchè un furgone per il trasporto di tutto il materiale elencato nel Registro d´Inventario contraddistinto dal nr. 1273 al nr. 1302 (impianto d´amplificazione e vocale). La responsabilità del suddetto materiale è affidato al Segretario e l´utilizzo dell´impianto d´amplificazione e vocale è affidato al Direttore Artistico il quale, di volta in volta, si avvale di attrezzisti o collaboratori soci per la sua posa in opera.
Art. 47
Il Presidente:
- per l´attività didattico-concertistica può anche appoggiarsi ad un Agente Teatrale o Società di Servizi dando ad essi, fin da subito, la piena disponibilità dell´Orchestra, senza dover ricorrere, di volta in volta, alle dichiarazioni di disponibilità da parte dei singoli orchestrali;
- decreta circa l´esclusione, l´espulsione, la radiazione, ovvero decreta il reintegro dei suoi componenti;
- in caso di impedimento del Segretario, ne svolge le funzioni.
Art. 48
Il Direttore Artistico:
- organizza le sezioni orchestrali;
- decide quali sezioni orchestrali devono effettuare le prove;
- predispone i programmi di sala per i concerti;
- sceglie i conduttori-moderatori dei concerti;
- designa i cantanti;
- organizza le altre formazioni artistiche interne;
- coordina le partecipazioni di gruppi esterni;
- dispone dell´utilizzo dell´impianto d´amplificazione e vocale;
- propone le radiazioni degli orchestrali.
Art. 49
Il Segretario del sodalizio:
- predispone il registro presenze ove ogni orchestrale, alla fine delle prove e dei concerti appone la propria firma;
- annota le spese sostenute di volta in volta dagli orchestrali ai fini della deliberazione o ratifica, da parte del Consiglio Direttivo, del rimborso spese;
- è responsabile, quale consegnatario, di tutto il materiale;
- in caso di sua assenza o impedimento è sostituito dal Presidente.
SANZIONI
Art. 50
La radiazione avviene per la messa in atto di comportamenti lesivi dell´immagine dell´Orchestra del Campus Permanente, del Sodalizio, dei singoli componenti o, comunque, di atteggiamenti contrari all´accettazione reciproca e all´umiltà , perchè il superbo che antepone il proprio IO all´IO collettivo, è uno stolto che turba l´ordine della vita sociale e opera stupidamente a suo danno.
La radiazione potrà essere decretata anche per altri comportamenti che saranno ritenuti non consoni ai modelli dell´Associazione. Detti comportamenti saranno, di volta in volta, vagliati dal Presidente con il Collegio dei Probiviri.
Art. 51
La radiazione è decretata dal Presidente su proposta del Direttore Artistico o, per suo tramite, dai singoli orchestrali, in seguito a votazione, a scrutinio segreto, di tutti i componenti dell´Orchestra.
Il Presidente provvederà a rendere edotti gli orchestrali delle motivazioni alla base della votazione.
Art. 52
La radiazione dall´Orchestra esclude il reintegro dell´orchestrale per la stagione artistica in corso.
Art. 53
Il reintegro è subordinato alla presentazione di apposita istanza scritta al Presidente.
Art. 54
Il Presidente decreta per il reintegro dell´orchestrale solo se la maggioranza dell´Orchestra Stabile del Campus, a scrutinio segreto, vota a favore.
CONCLUSIONI
Art. 55
La musica d´insieme è una di quelle discipline che maggiormente inducono il pensiero alla solidarietà dando all´anima la gioia dell´aver trovato lo stimolo all´intuizione per penetrare là dove l´evidenza non giunge.
Art. 56
Alle famiglie è affidato il sapiente compito di saper stimolare gli orchestrali affinchè sempre più si cresca nel comune operare per la solidarietà e la pace nel mondo.
Art. 57
Per tutto quanto non compreso nel presente Disciplinare, si fa riferimento allo Statuto dell´Associazione.
Art. 58
Il Disciplinare entra immediatamente in vigore e conserva la propria efficacia fino a quando non sarà modificato o aggiornato dal Consiglio Direttivo. |
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